Attrezzature di sollevamento
Le attrezzature di sollevamento, al pari delle macchine, sono disciplinate dal DPR 459/96 di recepimento della Direttiva Europea 2006/42/CE, pertanto, per poter essere immesse sul mercato devono recare la marcatura CE del fabbricante.Il datore di lavoro deve inoltre far sottoporre a verifica periodica quelle elencate nell'allegato XIV del D.Lgs. 626/94 (art. 35, comma 4 quater) da parte dell’Ente pubblico (ASL) e, nel caso in cui questo non intervenga, deve comunque soddisfare gli obblighi derivanti dallo stesso decreto e dal DPR 547/55, riguardanti la manutenzione, sicurezza ed efficienza degli apparecchi ed attrezzature di lavoro.- Come opera TÜV Italia
Come organismo notificato ai sensi della Direttiva Europea 2006/42/CE e come ente di terza parte per le verifiche periodiche volontarie. - Obiettivi e Vantaggi
Secondo i target di riferimento - Fabbricanti
Ottemperare alle disposizioni normative vigenti oltre a favorire una maggiore sicurezza delle attrezzature. - Datori di lavoro
Ai datori di lavoro che richiedono controlli periodici volontari sulle attrezzature di sollevamento TÜV Italia può garantire:- la verifica della documentazione
- l'esecuzione di prove ed esami
- l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle attrezzature
- Procedura di certificazione
- Fabbricanti
- Trasmissione a TÜV Italia dell’incarico di certificazione dell’attrezzatura corredato dalla necessaria documentazione tecnica
- Esecuzione delle prove ed esami da parte di TÜV Italia
- Rilascio da parte di TÜV Italia e rilascio al costruttore del certificato che permette di apporre la marcatura CE sull’impianto
- Datori di lavoro
- Trasmissione dell’incarico a TÜV Italia
- Esecuzione della verifica
- Rilascio al proprietario/amministratore del verbale di verifica da parte di TÜV Italia
- Validità della certificazione
Fino a quando non vengono apportate modifiche all’attrezzatura di sollevamento.


