Regolamento REACH (n. 1907/2006)
Dal 1°giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione.
REACH, acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals, prevede in particolare la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell'Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all'anno. Il 1° Dicembre 2008 è terminata la fase di pre-registrazione delle sostanze ed è quindi obbligatorio per qualsiasi fabbricante o importatore (da paesi extra UE) di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno di presentare una registrazione alla Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA).
REACH, acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals, prevede in particolare la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell'Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all'anno. Il 1° Dicembre 2008 è terminata la fase di pre-registrazione delle sostanze ed è quindi obbligatorio per qualsiasi fabbricante o importatore (da paesi extra UE) di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno di presentare una registrazione alla Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA).
Come opera TÜV Italia
TÜV Italia, attraverso la casa madre TÜV SÜD, fornisce tutti i tipi di servizi per adempire alle disposizioni contenute nel Regolamento REACH:- funzione di rappresentante terzo in accordo all’Art. 4 REACH o di rappresentante esclusivo in accordo all’Art. 8 (1) REACH;
- preparazione ed invio del dossier di registrazione in accordo all’Art. 11 (1-2) REACH (funzione di “dichiarante capofila”) o in accordo all’Art. 11(3) REACH (registrazione separata) senza Rapporto di valutazione della Sicurezza Chimica (CSR);
- preparazione del Rapporto di valutazione della sicurezza chimica (CSR);
- funzione di rappresentante esclusivo in accordo all’Art. 8 (2) REACH;
- revisione dei Safety Data Sheets (SDS) in accordo al REACH;
- supporto negli adempimenti relativi alla notifica delle sostanze SVHC in accordo all’art. 7(2) del REACH;
- supporto negli adempimenti relativi all’obbligo di comunicazione delle informazioni sulle sostanze presenti negli articoli ai diversi attori della catena di fornitura come previsto nell’Art. 33 REACH;
- indagini relative alla presenza di sostanze SVHC negli articoli;
- conferma della propria posizione rispetto agli obblighi REACH.
- Obiettivi e Vantaggi
- Risparmio di tempo nel non dover cimentarsi con voluminosi e complessi regolamenti e linee guida;
- riduzione al minimo dei rischi, ricevendo supporto concreto nel raggiungere la conformità rispetto al regolamento e nei tempi previsti evitando misure non necessarie;
- maggiore sicurezza, poiché l’esperienza da noi acquisita nel trattare dati e informazioni sensibili consente al cliente di proteggere i propri segreti commerciali in conformità con gli obblighi di condivisione dei dati previsti dal regolamento;
- assicurarela conformità al regolamento senza intralciare le proprie attività di business;
- identificazione di possibili opportunità di risparmio rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro;
- estensione del proprio parco di fornitori ed incontro di nuovi potenziali clienti;
- supporto di un partner esperto e sempre aggiornato rispetto all’implementazione di tutte le attività legate al regolamento.

