Regolamento REACH (n. 1907/2006)
Dal 1 giugno 2007 entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione. REACH l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals.
Il Regolamento prevede in particolare la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell'Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all'anno.
Il 1 Dicembre 2008 terminata la fase di pre-registrazione delle sostanze; quindi fatto obbligo a qualsiasi fabbricante o importatore (da paesi extra UE) di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o pi preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno di presentare una registrazione alla Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA).
Come opera TÜV Italia
TÜV Italia, attraverso la casa madre TÜV SÜD, fornisce tutti i tipi di servizi per adempire alle disposizioni contenute nel Regolamento REACH.- funzione di rappresentante terzo in accordo all’Art. 4 REACH o di rappresentante esclusivo in accordo all’Art. 8 (1) REACH;
- preparazione ed invio del dossier di registrazione in accordo all’Art. 11 (1-2) REACH (funzione di “dichiarante capofila”) o in accordo all’Art. 11(3) REACH (registrazione separata) senza Rapporto di valutazione della Sicurezza Chimica (CSR);
- preparazione del Rapporto di valutazione della Sicurezza chimica (CSR);
- funzione di rappresentante esclusivo in accordo all’Art. 8 (2) REACH;
- revisione dei Safety Data Sheets (SDS) in accordo al REACH;
- supporto negli adempimenti relativi alla notifica delle sostanze SVHC in accordo all’art. 7(2) del REACH;
- supporto negli adempimenti relativi all’obbligo di comunicazione delle informazioni sulle sostanze presenti negli articoli ai diversi attori della catena di fornitura come previsto nell’ Art. 33 REACH;
- indagini relative alla presenza di sostanze SVHC negli articoli;
- conferma della propria posizione rispetto agli obblighi REACH.
- Obiettivi e Vantaggi
- Risparmio di tempo nel non dover cimentarsi con voluminosi e complessi regolamenti e linee guida;
- riduzione al minimo dei rischi, ricevendo supporto concreto nel raggiungere la conformità rispetto al regolamento e nei tempi previsti evitando misure non necessarie;
- maggiore sicurezza, poiché l’esperienza da noi acquisita nel trattare dati e informazioni sensibili consente al cliente di proteggere i propri segreti commerciali in conformità con gli obblighi di condivisione dei dati previsti dal regolamento;
- assicurarela conformità al regolamento senza intralciare le proprie attività di business;
- identificazione di possibili opportunità di risparmio rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro;
- estensione del proprio parco di fornitori ed incontro di nuovi potenziali clienti;
- supporto di un partner esperto e sempre aggiornato rispetto all’implementazione di tutte le attività legate al regolamento.

