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Certificazione del sistema di gestione emissioni in accordo al Protocollo di Kyoto - Emissions Trading Scheme

TUV Italia In rispetto ai parametri stabiliti dal Protocollo di Kyoto il 13.10.2003 è stata emanata la Direttiva comunitaria 2003/87/CE così come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE, che istituisce lo scambio di quote d’emissioni di gas ad effetto serra (GHG) nella Comunità Europea.
Tale sistema di scambio ha creato un mercato delle emissioni, denominato Emissions Trading Scheme (EU-ETS), che prevede la definizione di un tetto massimo di emissioni totali per i partecipanti, mediante l’allocazione di quote di emissione in uno specifico periodo di tempo. I partecipanti ogni anno devono restituire un numero di quote ricevute pari all’ammontare annuale delle emissioni prodotte e verificate: il deficit di quote può essere coperto con quote acquistate sul mercato altrimenti è oggetto di sanzioni, il surplus invece può essere venduto o trattenuto come credito per gli anni successivi.
La definizione delle quote è di competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio www.minambiente.it, mediante la stesura del Piano Nazionale di Allocazione.
A partire dal periodo 2013-2020 l’allocazione delle quote di emissione non sarà totalmente gratuita ma saranno istituite procedure concorrenziali a cui le organizzazioni parteciperanno per reperire le quote necessarie.
L’emissione il 27 Ottobre 2004 della Direttiva 2004/101/CE, più comunemente nota come “direttiva Linking”, ha consentito ai soggetti coinvolti nell’ETS di utilizzare le riduzioni generate da progetti Clean Development Mechanism (CDM) e Joint Implementation (JI), convertendo pertanto crediti di emissione in quote di emissione.
La nuova Direttiva 2009/29/CE ha esteso i settori inizialmente coinvolti nell’ETS, ad oggi le attività con obbligo di autorizzazione ad emettere gas serra e di comunicazione annuale di tali emissioni sono:
    • Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)
    • Raffinazione di petrolio
    • Produzione di coke
    • Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali sulforati)
    • Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora
    • Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe),ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l’altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura,fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio
    • Produzione di alluminio primario
    • Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW
    • Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)
    • Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno
    • Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite inforni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno
    • Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
    • Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno
    • Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
    • Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW
    • Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
    • Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
    • Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW
    • Produzione di acido nitrico
    • Produzione di acido adipico
    • Produzione di gliossale e acido gliossilico
    • Produzione di ammoniaca
    • Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno
    • Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno
    • Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio(NaHCO3)
    • Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE
    • Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE
    • Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE
    • Trasporto aereo
  • Gli adempimenti della Direttiva consistono in:
    • autorizzazione ad emettere gas serra;
    • definizione e implementazione di un Piano di Monitoraggio;
    • calcolo e misura delle emissioni di gas serra;
    • comunicazione annuale delle emissioni di gas serra;
    • stima delle emissioni future;
    • identificazione e valutazione di potenziali progetti di riduzione.
  • Per ogni impianto che ricade nel campo di applicazione della Direttiva occorre:
    • richiedere l’autorizzazione alle emissioni di gas serra all’Autorità Nazionale Competente e contestualmente inviare il Piano di Monitoraggio;
    • ricevere l’Autorizzazione dall’Autorità Nazionale Competente e l’approvazione del Piano di Monitoraggio;
    • richiedere ad un ente terzo indipendente notificato la verifica annuale della comunicazione delle emissioni di gas serra (entro il 31 marzo dell’anno successivo alla loro produzione);
    • restituire le quote di emissioni in numero corrispondente alle emissioni effettive verificate generate nell’anno trascorso (entro il 30 aprile dell’anno successivo alla loro produzione).
Obiettivi e Vantaggi
Il supporto di TÜV Italia, ente terzo indipendente accreditato dall'Autorità Nazionale Competente, permette all'azienda che richiede la verifica annuale delle proprie emissioni di avere un servizio professionale di alto livello, svolto da verificatori accreditati sempre aggiornati secondo l'evoluzione della normativa italiana e comunitaria.

Come opera TÜV Italia
TÜV Italia svolge attività di ente terzo indipendente notificato per la verifica annuale delle emissioni di CO2.

  • Procedure di certificazione

    L’attività di verifica delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) si articola nei seguenti passaggi:
    • Analisi Strategica
      - valutazione delle attività di un impianto, come ad esempio le sorgenti di emissione, i principi ed il posizionamento dei mezzi di misura usati per monitorare i dati di produzione (emissioni), le fonti e le applicazioni dei fattori di emissione e ossidazione e le condizioni in opera della produzione;
      - valutazione del sistema di gestione dati del gestore degli impianti e della sua struttura organizzativa, con particolare riferimento alla metodologia di comunicazione e monitoraggio adottata;
      - valutazione delle procedure di garanzia e controllo qualità applicate nel contesto di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2;
      - verifica di conformità del Piano di Monitoraggio.
    • Analisi dei processi
      - valutazione dei processi e degli impianti responsabili delle emissioni, le fonti di emissione, i sistemi di misura e monitoraggio e i dati inerenti le emissioni di GHG prodotte all’atto della verifica;
      - valutazione dell’origine e dell’applicazione dei fattori di emissione e dei fattori di ossidazione/conversione;
      - verifica della corretta applicazione del piano di monitoraggio;
      - sopralluogo presso il sito produttivo al fine di controllare i sistemi di misura e monitoraggio, effettuare interviste con il personale coinvolto e raccogliere evidenze.
    • Analisi dei Rischi
      - verifica che i dati siano privi di errori tali da pregiudicare l’esattezza dei valori di emissione;
      - definizione di livelli accettabili di rilevanza in riferimento alle tipologie e complessità delle attività di produzione e alle sostanziali fonti di emissione;
      - verifica del sistema di gestione dati e delle parti del sistema di sicurezza qualità, rilevanti ai fini del rilevamento di GHG.
    • Verifica della comunicazione annuale emissioni e attestato di verifica
      - verifica della correttezza e completezza della Comunicazione annuale delle emissioni secondo il format predisposto dall’Autorità Nazionale Competente;
      - redazione e presentazione al cliente dell’attestato di verifica.
Le attività di verifica possono essere condotte contestualmente alle attività di verifica di conformità dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001) e convalida secondo Regolamento Emas, consentendo una minimizzazione dei costi di audit.

Validità della certificazione
Annuale (entro il 31 marzo). L’organizzazione sottopone ogni anno a TÜV Italia la propria comunicazione delle emissioni in conformità ai requisiti della direttiva e TÜV Italia, dopo aver verificato la validità del sistema di gestione emissioni, emette l’attestato di verifica e il rapporto sul processo di convalida.