TÜV Journal
SERVIZI
NOI E IL CONSUMATORE
 
 

Il nuovo Regolamento UE 333/2011 per il riciclo dei rottami ferrosi.

La Comunità Europea ha definito le regole per cui un rifiuto potrà diventare un “NON rifiuto”: infatti, il Regolamento del Consiglio, emanato il 31 Marzo 2011, definisce i requisiti necessari per determinare quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti, ed attraverso la definizione di corrette procedure di riciclo e recupero, possono essere classificati Materia Prima Secondaria o Nuovo Prodotto, acquisendo così valore aggiunto.
Gli elementi chiave che le imprese che effettuano operazioni di recupero dei rottami ferrosi devono soddisfare sono:


• l’adozione di un Sistema di Gestione della Qualità
• la redazione di una Dichiarazione di Conformità.

Il Sistema di Gestione della Qualità, atto a dimostrare la conformità ai criteri previsti dal Regolamento Comunitario, deve essere verificato ogni 3 anni da un Organismo Terzo Indipendente, e non deve essere necessariamente sottoposto a certificazione. La verifica tuttavia potrà essere svolta insieme ad eventuali attività inerenti il sistema di gestione ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS già adottati dall’organizzazione o che l’organizzazione vuole adottare ai fini di un’ottimizzazione dei processi.
La Dichiarazione di Conformità, invece, è il documento che attesta che i rottami, per la prima volta, cessano di essere rifiuti. Deve essere stilata per ogni lotto di rottami e deve essere trasmessa dal produttore (ossia chi ne effettua la trasformazione) al detentore successivo dei rottami che, da questo momento in poi , non saranno più classificati come rifiuti.
Risulta evidente che l’obiettivo del Regolamento è quello di dare una regola a livello comunitario in modo da rendere il più omogeneo possibile il mondo del recupero dei rottami ferrosi.
TÜV Italia, in qualità di Organismo di certificazione accreditato ACCREDIA e Verificatore Ambientale accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), è tra gli Organismi che possono rilasciare l’ Attestazione che dichiara che il sistema di gestione della qualità aziendale, predisposto ai sensi del regolamento (UE)333/2011, sia conforme ai requisiti dello stesso. Il processo di attestazione prevede la visita presso i siti/uffici dell’organizzazione che richiede l’attestazione di conformità.  Il primo attestato consegnato dall'ente è quello alla Bandinelli spa di Gazzuolo (MN).  TÜV Italia ha sottoscritto ufficialmente con Assofermet (Associazione nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della prelavorazione di prodotti siderurgici, dei commercianti in metalli non ferrosi, dei commercianti di rottami ferrosi e di distribuzione della ferramenta) un'importante convenzione per promuovere gli adempimenti previsti da questo Regolamento. Se desideri ulteriori informazioni invia una mail a questo indirizzo.

02/09/2011