Attrezzature e impianti in pressione: liberalizzate le verifiche periodiche

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 del decreto 11 aprile 2011, è stato liberalizzato lo svolgimento delle verifiche sulle attrezzature di lavoro ed impianti a pressione precedentemente riservate solo a INAIL, ARPA ed ASL.
Le aziende sono obbligate a sottoporre le loro attrezzature di lavoro a monitoraggio e manutenzione (D.Lgs n. 81/2008), oltre a verifiche in esercizio, attività che oggi possono essere affidate ad enti terzi indipendenti abilitati come TÜV Italia. Le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifica sono elencate all'allegato VII del D.Lgs n. 81/2008 precedentemente citato, ed in sintesi sono:
1. Scale aeree ad inclinazione variabile
2. Ponti mobili
3. Ponti sospesi e relativi argani
4. Idroestrattori
5. Carrelli semoventi a braccio telescopico
6. Piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne
7. Ascensori e montacarichi da cantieri
8. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi: gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori
9. Recipienti/insiemi contenenti fluidi surriscaldati, forni per le industrie chimiche e affini
10. Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento
* Insiemi a pressione.
Note: * questa categoria non è inserita nell’art. 71 del DLgs n. 81/2008 ma è prevista da art. 4 del DM 329 del 1 /12/ 2004
Deve essere il datore di lavoro a richiedere la verifica all’ASL o all’ARPA di pertinenza, indicando il soggetto abilitato pubblico o privato, scelto per lo svolgimento di questa attività nella sua azienda. Le ASL o ARPA, titolari delle verifiche periodiche, possono intervenire direttamente, ma se non rispondono entro 30 giorni dalla richiesta o la rifiutano, lasciano libertà ai datori di lavoro di richiedere all’ente abilitato, indicato dall’azienda, di svolgere la verifica.La stessa modalità si applica nel caso della messa in esercizio, per la quale è titolare l’INAIL, ma in questa circostanza a differenza delle precedenti, in caso di rifiuto o mancata risposta, il termine è di 60 giorni dalla richiesta dell’azienda.TÜV Italia, che è ON (0948) per la certificazione delle attrezzature a pressione secondo la Direttiva PED, ha presentato domanda di abilitazione al Ministero, come ente terzo indipendente del quale INAIL e le ASL possono avvalersi, per l'effettuazione delle verifiche periodiche.Con l’introduzione di queste nuove procedure le aziende potranno rispettare i termini di legge e saranno in grado di garantire ai propri dipendenti una maggiore sicurezza dell’ambiente di lavoro ed ottemperare alle disposizioni normative vigenti. Se desideri maggiori informazioni su queste nuove disposizioni invia la tua richiesta a questo indirizzo mail.
30/06/2011

